Non è configurabile la conversione del contratto a termine in presenza di plurimi e convergenti elementi che provino la risoluzione dello stesso per mutuo consenso (Tribunale Livorno – Sentenza 29 gennaio 2015).

Il Tribunale di Livorno, nel caso in esame, ha rigettato la domanda proposta da un lavoratore volta alla dichiarazione di nullità parziale di due contratti a termine sequenziali ed alla loro conseguente conversione in un rapporto a tempo indeterminato.
La Società convenuta, assistita dallo Studio, eccepiva l’intervenuta risoluzione del rapporto per mutuo consenso. Il giudice di merito accoglieva l’eccezione e sulla base di questa rigettava il ricorso del lavoratore.
In particolare il Tribunale adito ha stabilito che in presenza di taluni elementi plurimi e convergenti può desumersi il disinteresse del lavoratore per la ripresa dell’attività lavorativa e quindi configurarsi la risoluzione del contratto per mutuo consenso.
Tali elementi possono configurarsi nel:

1) decorso del tempo, quando il lasso di tempo tra il primo ed il secondo contratto a termine è abbastanza lungo per valutare attentamente le proprie “scelte processuali” e comunque superiore al periodo con cui la giurisprudenza esclude la risoluzione per mutuo consenso;

2) la mancata formulazione di riserve al momento della scadenza del primo contratto di lavoro e della corresponsione del TFR;

3) aver svolto altre occupazioni, seppur per brevi periodi, alle dipendenze di altri soggetti, dopo la cessazione del primo contratto a tempo determinato;

Il giudice di merito ritiene conformi i suddetti fattori all’orientamento giurisprudenziale, che afferma che la totale mancanza di operatività protratta nel tempo in un rapporto caratterizzato da molteplici obbligazioni reciproche deve essere valutato come “dichiarazione risolutoria” (Cass. 15264/2007).
Pertanto, alla luce degli elementi fattuali sopra descritti può ritenersi risolto per mutuo consenso il contratto a termine concluso tra le parti.