Il D.Lgs. 151 del 2015, volto ad attuare una parte delle deleghe contenute all’interno della L. 183/2014, all’art. 23 ha modificato l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
La nuova disciplina in materia prevede, come già stabilito precedentemente, la possibilità di installare impianti audiovisivi od altri strumenti di controllo a distanza per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza sul lavoro e, prima novità del provvedimento, anche per la tutela del patrimonio aziendale, inteso come l’insieme dei beni materiali ed immateriali che compongono l’azienda.
L’installazione dovrà comunque seguire alla stipula di un accordo con le RSA o RSU, ma nel caso in cui l’impresa abbia più unità dislocate in diverse province della stessa Regione o in più Regioni, l’accordo potrà essere stipulato direttamente dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In mancanza dell’accordo il datore di lavoro potrà comunque richiederne l’autorizzazione alla Direzione territoriale del lavoro o, nel caso in cui le unità produttive dell’impresa si trovino in ambiti di competenza di diverse Direzioni territoriali, al Ministero.
L’aspetto più innovativo del decreto attuativo è che le regole fin qui esposte non varranno per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e per quelli di registrazione degli accessi e delle presenze in azienda. Per questi non ci sarà bisogno di alcun accordo, né di alcuna autorizzazione amministrativa.
La nuova disciplina stabilisce inoltre che le informazioni raccolte tra le ipotesi elencate saranno comunque utilizzabili dalla parte datoriale “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”, quindi anche per eventuali constatazioni che portino poi a sanzioni disciplinari, ovviamente dovrà essere data una preventiva ed adeguata informazione ai lavoratori sulle modalità d’uso di tali strumenti e di effettuazione dei controlli nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03).