Legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per impossibilità della prestazione a seguito di misura di sicurezza – situazione apparente e situazione reale in relazione alle misure di sicurezza in essere a seguito di sentenza penale passata in giudicato– onere della prova (Corte di Appello di Roma – Sentenza 27 maggio 2015).
Nel caso di specie la Società assistita dallo Studio, dopo anni di sospensione dal servizio con privazione dello stipendio a causa di una misura cautelare emessa nei confronti del dipendente, emanava il provvedimento di licenziamento per motivo oggettivo a seguito della sentenza definitiva di condanna del suddetto.
Il lavoratore impugnava, dinanzi al Tribunale, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, chiedendone l’annullamento per insussistenza del motivo addotto dall’Azienda.
In particolare, il lavoratore sosteneva che ferma la sentenza passata in giudicato, nel tempo la circostanza impeditiva della prestazione lavorativa legata ad una specifica misura di sicurezza era venuta meno essendo stata modificata la misura in altra – ad avviso del lavoratore – compatibile con il mantenimento del posto di lavoro.
Tale mutamento tuttavia non era mai stato comunicato dal lavoratore alla Società, né era mai stata messa a disposizione l’energia lavorativa trattandosi di argomentazioni proposte solo successivamente al recesso.
Il giudice di primo grado accoglieva l’istanza del dipendente, ritenendo che la nuova condizione oggettiva, in cui questi si era venuto a trovare, permettesse astrattamente di continuare lo svolgimento dell’attività lavorativa a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità da parte del Datore di Lavoro.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l’Azienda e la Corte territoriale accoglieva il gravame rilevando:
– che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni rilevato che lo stato di detenzione per fatti estranei al rapporto di lavoro non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma integra gli estremi della sopravvenuta temporanea impossibilità della prestazione e giustifica il licenziamento in base ad un giudizio ex ante che tenga conto di taluni fattori, quali: le dimensioni dell’impresa e la sua organizzazione tecnico-produttiva, la natura e l’importanza delle mansioni del lavoratore detenuto, la possibile determinazione della durata della sua detenzione, nonché la possibilità di affidare temporaneamente ad altri dipendenti, senza procedere a nuove assunzioni, le mansioni del suddetto, e comunque di qualsiasi altro indice rilevante al fine di determinare la “tollerabilità” dell’assenza del lavoratore dal posto di lavoro (Cass.n°12721/09);
– fosse pacifico nel caso di specie che la Società al momento del recesso fosse da anni impossibilitata ad usufruire della prestazione del dipendente e che la sentenza di condanna fosse passata in giudicato e nel mentre che l’Azienda non fosse a conoscenza, nel momento in cui irrogò il licenziamento, della successiva conversione delle misure di sicurezza, non avendo provveduto il lavoratore ad informare di tale circostanza;
– che comunque eventuali mutamenti delle misure di sicurezza non mutassero la circostanza della sentenza di condanna nel giudizio penale passata in giudicato né le misure possono invece considerarsi definitive ma mutevoli e temporanee e pongono comunque una serie di limitazioni non compatibili con le mansioni e l’affidamento nella prestazione.
Sussistendo queste condizioni secondo la Corte di Appello può certamente il datore di lavoro, dopo tale giudizio prognostico, che tiene conto del periodo di assenza già consumato e di quello che si verificherà, manifestare la sua volontà di recesso per motivi oggettivi.