Il Governo ha pubblicato il Decreto correttivo del Jobs Act in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016.

Si tratta del decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, con il quale sono stati introdotti numerosi correttivi al Jobs Act, in particolare ai decreti legislativi n. 81, n. 148, n. 149, n. 150 e n. 151. Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale così come previsto dal Decreto stesso, quindi dal giorno 8 ottobre 2016.

APPRENDISTATO

L’art. 1 si occupa del d.lgs. n. 81/2015, ritoccando innanzitutto la disciplina del terzo tipo di apprendistato, sotto due diversi profili. Viene rafforzata la possibilità di utilizzare il contratto, chiarendo che in assenza delle regolamentazioni regionali, l’attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del DM con cui sono definiti gli standard formativi dell’apprendistato che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni; inoltre, la norma consente la proroga annuale ai contratti qualificanti stipulati sotto la vigenza del Testo Unico del 2011.

VOUCHER

Per quanto riguarda i voucher, il citato articolo 1, fissa degli obblighi più stringenti per quel che riguarda il loro utilizzo, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo di tale strumento. A partire dall’8 ottobre 2016, infatti : i committenti imprenditori non agricoli o professionisti sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore e il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.   Se i committenti sono imprenditori agricoli, tuttavia, l’arco temporale disponibile per la comunicazione dei dati sale a tre giorni. In questo modo, oltre a garantire una piena tracciabilità dei voucher,  si vuole evitare che gli stessi vengano per coprire, a posteriori, il ricorso al lavoro nero: o si dichiara prima l’utilizzo del buono, oppure si incorre in una sanzione amministrativa (da € 400,00 a € 2.400,00 per ciascun lavoratore per il quale si è omessa la comunicazione). Con la circolare n. 1/2016, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che la nuova comunicazione preventiva non fa venire meno l’obbligo per il committente di presentare la dichiarazione di inizio attività all’INPS, nel momento in cui si attiva il rapporto. Invero, se alla mancata comunicazione preventiva si aggiunge anche la mancata dichiarazione di inizio attività all’Inps, si applica la maxi sanzione per lavoro nero, di entità ben più grave.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

L’art 2, modifica la disciplina degli ammortizzatori sociali contenuta nel d.lgs.  n. 148 del 2015. Le modifiche di maggior interesse riguardano la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensiva» in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, in contratti di solidarietà «espansiva», così da favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove e più aggiornate competenze.  Questa novità viene accompagnata da alcune misure finalizzate ad incentivare l’utilizzo di questa opzione, come la non imponibilità dell’integrazione erogata dal datore di lavoro.

NASPI

Il decreto correttivo del Jobs Act modifica in parte anche il sussidio di disoccupazione Naspi: i lavoratori stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, infatti, che abbiano perduto il lavoro nel corso del 2016 (e non prima) potranno ricevere un mese in più di sussidio.

CIGS

Viene ritoccata anche la CIGS , infatti, in deroga ai limiti ordinari, per i lavoratori in cassa integrazione straordinaria nelle aree di crisi complessa, allorquando la cassa finisca nel 2016, può essere estesa per ulteriori dodici mesi. Le imprese, per potervi accedere, devono presentare un piano di recupero occupazionale con appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

ISPEZIONI

Con riguardo al decreto legislativo n. 149 del 2015,  l’articolo 3 dello schema contiene alcune correzioni formali al decreto sulle Ispezioni (d.lgs. n. 149 del 2015) in tema di sede e alcune precisazioni circa gli ambiti di attività dell’istituto.

POLITICHE ATTIVE

L’articolo 4 si occupa della normativa sulle politiche attive (d. lgs. n. 150 del 2015) operando, anche in questo caso, correttivi principalmente di natura formale. Viene stabilito che l’ISFOL, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo, cambi denominazione e assuma quella di Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP), maggiormente corrispondente ai compiti di monitoraggio e valutazione svolti dall’Istituto.

 

La norma, infine, allarga il campo delle informazioni che possono affluire al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, sulla base di specifiche convenzioni (dati reddituali, dati catastali e di pubblicità immobiliare, dati universitari, ecc…).

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO, CONTROLLI A DISTANZA, DIMISSIONI TELEMATICHE

L’art 5 ritocca le norme del d.lgs. n. 151/2015, ovvero del Decreto semplificazioni. Innanzitutto, sono inasprite le sanzioni in tema di collocamento obbligatorio: diventano più stringenti le sanzioni per il datore di lavoro che non abbia coperto, per cause imputabili all’azienda,  le quote di assunzione obbligatorie di persone con disabilità.  La sanzione amministrativa sarà pari a cinque volte la misura di contributo esonerativo.  Quanto agli strumenti di controllo a distanza, in mancanza di accordo con le OO.SS., viene spostata la competenza ad autorizzare gli stessi in capo alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese comunità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’ispettorato nazionale del lavoro. Da ultimo, viene riconosciuta al medesimo Ispettorato e ai consulenti del lavoro, la facoltà di assistere i lavoratori nella presentazione telematica delle dimissioni in aggiunta ai soggetti abilitati di cui alla versione originaria del d.lgs. 151/2015, ovvero alle organizzazioni sindacali, agli enti bilaterali e alle commissioni di certificazione. Inoltre, viene espressamente esclusa tale disciplina per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.