La riforma della struttura del processo civile di cassazione nasce dalla esigenza, avvertita da tutti gli operatori della giustizia, di garantire effettività alla tutela giurisdizionale in sede civile, tanto attraverso l’abbattimento dell’arretrato e la diminuzione dei tempi di durata dei procedimenti, quanto consentendo di concentrare più adeguate risorse ed energie affinché la funzione normofilattica propria della Suprema Corte venga opportunamente espletata.

È proprio con riguardo a tale funzione che la riforma del processo civile dinanzi la Suprema Corte di Cassazione assume un ruolo decisivo. Infatti, la nuova disciplina, stabilita in sede di conversione ed immediata applicazione del decreto legge 31 agosto 2016 n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 (in G. U. n. 254 del 29 ottobre 2016) recante “Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa”, prevede una uniformazione della trattazione in camera di consiglio di tutti quei giudizi che non hanno natura nomofilattica.

Le principali novità introdotte dalla riforma possono essere così riassunte:

  1. il procedimento ordinario diviene quello camerale, restando la trattazione in pubblica udienza riservata alle questioni di diritto di particolare rilevanza ed a quelli per cui la sesta sezione, all’esito della camera di consiglio, il cui giudizio la ha provveduto a definire (art. 375, u.c., c.p.c.);
  2. il procedimento dinanzi alla sesta sezione è stato riscritto. Le nuove caratteristiche sono l’eliminazione della relazione e la previsione che, su proposta del relatore, il Presidente fissi l’adunanza in camera di consiglio “indicando se è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso” (art. 380-bis, c. 1);
  3. la partecipazione delle parti all’adunanza in camera di consiglio è stata eliminata, tanto nei procedimenti dinanzi alla sesta sezione c.d. “filtro” (art. 380-bis) ed alla sezione semplice (art. 380-bis. 1), quanto in quelli per regolamento di giurisdizione (art. 380-ter);
  4. la novella sin qui delineata si applica ai ricorsi depositati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione (30 ottobre 2016), nonché a quelli già depositati alla stessa data per i quali non era stata fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio (cfr. art. 1-bis, c. 2, d. l. n. 168/2016).

Tali novità sono contenute nel Protocollo redatto dal CNF, dalla Cassazione e dall’Avvocatura dello Stato (protocollo intesa cassazione e CNF 15.12.2016 – relazione accompagnatoria protocollo cassazione 2016), in cui è stato indicato che i magistrati, avvocati e dottrina debbono collaborare tra di loro al fine di favorire la produzione di un risultato operativo del nuovo rito, si è dato atto della riforma del rito.

Inoltre, ha sancito alcuni punti di diritto focali, oggetto di un tavolo di lavoro ad hoc, in cui sono state discusse e definite questioni giuridiche importanti, sollevate in fase preparatoria del Protocollo d’intesa il quale, in sintesi, ha trattato dei seguenti argomenti:

  1. l’intimato non controricorrente, contrariamente alle previgenti disposizioni, non ha più la facoltà di partecipare all’udienza di discussione.

Quanto all’applicabilità di tale novella, il regime transitorio prevede che la stessa si applichi ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 nei quali venga successivamente fissata l’adunanza camerale. Tuttavia, al fine di non ledere il diritto di difesa, al convenuto è consentita la presentazione di memoria negli stessi termini nei quali può farlo il controricorrente, prevedendosi che della possibilità di valersi di tale facoltà venga data notizia alle parti destinatarie dell’avviso di fissazione dell’adunanza. Anche il ricorrente, laddove non avesse la possibilità di partecipare all’adunanza in camera di consiglio, è tutelato in quanto, qualora con la memoria l’intimato sollevi nuove questioni rilevabili d’ufficio o comunque qualora la Corte ne ravvisi l’opportunità, anche su sollecitazione scritta del ricorrente, verrà assegnato un termine per osservazioni, ai sensi dell’art. 384, c. 3, c.p.c.;

  1. il deposito della prova della notifica del ricorso e del controricorso deve avvenire con la memoria o, comunque, entro l’orario di inizio dell’adunanza camerale;
  2. il contenuto dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale;
  3. le conclusioni della Procura Generale ai difensori e, altresì, l’avviso del mancato deposito delle stesse, saranno inviate telematicamente;
  4. la proposta del relatore di trattazione camerale dinanzi alla sesta sezione, dovrà indicare:
  • quanto alla prognosi di inammissibilità o improcedibilità, a quale ipotesi si faccia riferimento (tramite menzione del dato normativo o del precedente o con breve formula libera);
  • quanto alla prognosi di manifesta fondatezza, quale debba essere del motivo manifestamente fondato e dell’eventuale precedente giurisprudenziale nomofilattico di riferimento;
  • quanto alla prognosi di manifesta infondatezza, quali siano i pertinenti precedenti giurisprudenziali di riferimento e le ragioni del giudizio prognostico di infondatezza dei motivi di ricorso, anche mediante una valutazione sintetica e complessiva degli stessi, ove ne ricorrano i presupposti.
  1. le memorie da depositarsi in vista della trattazione camerale non dovranno superare, di regola, le quindici pagine (tale punto è sicuramente un raccordo con il Protocollo del dicembre del 2015 reso dal CNF e dal Presidente della Suprema Corte di Cassazione);
  2. le parti potranno chiedere che il ricorso avviato alla trattazione camerale dinanzi a sezione ordinaria venga invece trattato in pubblica udienza, indicando la questione di diritto di particolare rilevanza che a loro avviso giustifica la discussione pubblica.