Nuova formulazione art.2103 c.c. – principio di equivalenza formale delle mansioni – illiceità “permanente” del demansionamento (Tribunale di Roma, Sentenza del 30 settembre 2015).

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma si è pronunciato in una controversia avente ad oggetto il presunto demansionamento di un lavoratore.
Tale pronunzia assume rilievo in virtù della recente modifica legislativa della disciplina delle mansioni e del c.d. jus variandi esercitabile dal datore di lavoro.

Nelle motivazioni della sentenza, il Tribunale ribadisce da subito come la novella entrata in vigore permetta l’assegnazione del lavoratore a “mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte” (art. 3 d.lgs. n. 81 del 2015).
Inoltre si evidenzia nel provvedimento come il giudizio di equivalenza tra le precedenti e le attuali mansioni debba essere svolto esclusivamente con riguardo alle previsioni del sistema di classificazione adottato dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro, non dovendosi più accertare che le nuove mansioni siano aderenti al c.d. “patrimonio professionale” del dipendente, cioè alle specifiche competenze di quest’ultimo (come ritenuto in passato dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. n. 17624/14 Cass. n.4989/14).
Pertanto la verifica in sede giudiziale, alla luce della nuova disposizione, non può eccedere l’accertamento formale del livello di inquadramento del lavoratore interessato e la riconducibilità delle nuove mansioni a quel livello.

Oltre a ciò il giudice rileva come la nuova norma si applichi anche ai rapporti di lavoro già in corso e come la stessa interessi i mutamenti di mansioni disposti prima della sua entrata in vigore.
Infatti, statuisce la sentenza, il demansionamento del dipendente costituisce una sorta di illecito “permanente”, cioè che perdura e si rinnova ogni giorno in cui il lavoratore viene mantenuto a svolgere mansioni inferiori a quelle che avrebbe il diritto di svolgere.
Ne deriva che la valutazione della liceità della condotta del datore di lavoro, nell’esercizio del suo potere di assegnare e variare le mansioni del dipendente, va compiuta con riferimento alla disciplina normativa e contrattuale vigente giorno per giorno.
Ciò fa sì che l’assegnazione a determinate mansioni, illegittima in un certo momento, possa non esserlo più in un momento successivo.