Nozione di ramo d’azienda ex art.2112. (Corte di Cassazione – Sentenza 29 dicembre 2011)

In questa pronunzia della Suprema Corte, in vicenda che ha visto lo Studio assistere la parte controricorrente, la Suprema Corte è nuovamente intervenuta sulla definizione di ramo d’azienda evidenziando / ribadendo che per “ramo d’azienda” debba intendersi ogni unità economica organizzata in maniera stabile, la quale in occasione della cessione conservi la sua identità e che abbia una sua preesistente attività produttiva autonoma ed indipendente, e non creata ad hoc al momento del trasferimento.
Sul punto si citano i precedenti: Cass. n. 19842/03; Cass. n.13783/06; Cass.17919/02 e Cass. n. 15105/02.