Regolamento di competenza – Foro competente. (Corte di Cassazione, Sentenza del 26 marzo 2013).

In questa pronunzia della Suprema Corte, in vicenda che ha visto lo Studio assistere la parte ricorrente, la Cassazione è nuovamente intervenuta sul principio d’individuazione del foro competente. Infatti la Corte, richiamando una precedente sentenza della stessa, ha affermato che nelle controversie di lavoro, la competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto (ex art. 413 2°comma c.p.c.) sussiste anche nel caso in cui risulti successivamente trasferita in altro luogo la sede aziendale e la domanda sia stata proposta sei mesi dopo il trasferimento. Infatti, continua la Corte, il terzo comma del citato articolo, il quale stabilisce che la competenza territoriale permane dopo il trasferimento dell’azienda o la cessione di essa, purché la domanda sia proposta entro sei mesi, va riferito esclusivamente agli altri fori alternativi previsti dal secondo comma (luogo in cui si trova l’azienda o la dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale prestava la sua opera al momento della fine del rapporto) e non anche al “forum contractus” (Cass. 22672 del 2004).
Sul punto si citano i precedenti: Cass. n. 2589/83; Cass. n.3348/81; Cass.1358/76.