Risarcimento del danno biologico – principio delle concause (Corte di Cassazione – Sentenza 6 agosto 2014).
In questa pronunzia della Suprema Corte, in vicenda che ha visto lo Studio assistere la parte ricorrente, la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, statuendo che nel caso in cui vi sia da parte del lavoratore una richiesta di risarcimento per danno biologico, e questo abbia provato il nesso di causalità tra l’evento dannoso e lo svolgimento della prestazione lavorativa, spetta al datore di lavoro fornire la prova liberatoria di aver ottemperato all’obbligo di protezione dell’integrità psico-fisica del dipendente, anche in caso di malattia multifattoriale.
Infatti a parere della Corte, il fattore lavorativo deve ritenersi concausa dell’invalidità anche quando abbia inciso in termini di rilevante probabilità sulla riduzione della capacità lavorativa.
Ciò rende il datore di lavoro responsabile ai sensi dell’art. 2087 del danno cagionato al lavoratore.