Legittimità della rinunzia in sede giudiziale dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro, anche qualora non siano oggetto della domanda proposta in giudizio. (Corte di Cassazione – Sentenza 3 febbraio 2012).
In questa pronunzia della Suprema Corte, in vicenda che ha visto lo Studio assistere la parte controricorrente, la Cassazione ha stabilito che nel caso in cui, nel corso del giudizio, si arrivi ad una conciliazione giudiziale, la rinuncia del lavoratore ad altri ed eventuali diritti derivanti dal rapporto di lavoro, oltre a quelli oggetto delle domande proposte nel giudizio medesimo, risulta pienamente efficace, purché esplicitati chiaramente nel verbale.
Tale pattuizione stipulata dalle parti assistite dai rispettivi legali davanti al giudice, è perfettamente conforme alla disciplina delle rinunzie e transazioni ex art. 2113 c.c. ed ai criteri legali di ermeneutica negoziale ex. art. 1362 e segg. c.c.